Art. 9.
(Modalità di permanenza in servizio)

      1. Gli appartenenti alla riserva dell'Esercito di cui all'articolo 8 sono militari che svolgono la loro attività previa chiamata dei comandi presso cui sono in forza, di propria iniziativa o su attivazione degli organi della protezione civile o delle prefetture - uffici territoriali del Governo.

      2. Gli appartenenti alla riserva dell'Esercito hanno l'obbligo di presentarsi ogni qualvolta siano convocati da parte del comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo. La convocazione deve pervenire ai riservisti tra il trentesimo giorno e il quarto giorno precedente all'inizio del periodo di richiamo. Coloro che non rispondono alla convocazione sono ritenuti rinunciatari e perdono tutti i diritti previsti dalla presente legge.